SOS Servizi Sociali On Line

Votes taken by Counselor S.O.S. LUCIO BARONE

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    Salve. Come le avevo già scritto nel precedente post, ritengo che lei per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione in Italia deve sostenere prima l'esame di Stato organizzato dalle Università, e se superato l'esame iscriversi alla sez. B dell'Albo Professionale della regione di sua residenza. Per maggiori informazioni può consultare l'apposita pagina del sito internet della regione Sicilia:
    www.assistentisocialisicilia.it/esami-di-stato/

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve. Pur avendo convalidato, in Italia, il titolo rilasciato all'estero, per poter esercitare la professione di Assistente Sociale è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali, dopo aver superato il previo esame di Stato di abilitazione. A tal fine dovrà iscriversi in una delle sessioni di esame organizzate dalle Università, nel suo caso se andrà a vivere a Siracusa, l'università di Catania. La domanda di partecipazione deve essere consegnata alla segreteria dell’Università o all’istituzione universitaria presso la quale si intende sostenere l’esame di stato. I termini per la presentazione sono: 16 ottobre 2020, per la seconda sessione.
    Cordialmente

    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista
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    Gentile collega, dovresti reinserire il tuo post nell'apposita sezione "Addetti ai lavori" in quanto quesa sezione è dedicata agli amministratori del Forum per fornire informazione generali sull'utilizzo del Forum stesso.

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
  4. .
    Si aspetti comprensione, disponibilità all'ascolto. Raccontate così semplicemente come ha fatto qui la vostra attuale vita.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista, Counselor
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    Gentile signora, già da come ha articolato la sua "richiesta" traspare il momento di grande difficoltà e disagio che lei sta attraversando. All'affidamento della figlia, si sommano le problematiche relazioni tra lei, il suo ex e i famliari, e in più i periodici momenti di "crisi psicologica" che sembrano caratterizzare la sua esistenza. E' arrivato il momento di reagire, cominciando ad "affidarsi" responsabilmente a quei professionisti del ben-essere esistenziale (assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, ecc.) che in maniera integrata e coordinata possano affrontare insieme a lei, con il dovuto supporto e sostegno, la multiproblematicità della sua situazione.
    Augurandole il meglio per sè e le persone a lei care, cordialmente
    Dr. Lucio Barone, assistente sociale specialista, counselor.
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    Il padre (o la madre) che si disinteressino totalmente dei figli o si comportino in modo pregiudizievole per la loro crescita possono decadere dalla potestà genitoriale mediante un provvedimento del giudice. Il giudice, prima di dichiarare decaduto il genitore dalla potestà genitoriale, deve tenere in considerazione l’interesse del minore e vedere se quest’ultimo risulti effettivamente pregiudicato in modo grave dalla condotta del genitore. Il pregiudizio è grave solo quando è sintomatico dell’inidoneità del padre ad assolvere al proprio ruolo, per cui l’unica soluzione possibile è quella di sottrargli i poteri decisionali in modo da non nuocere al figlio/a. Infatti, la decadenza dalla potestà genitoriale non ha una funzione sanzionatoria, bensì una funzione preventiva perché volta ad evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative del genitore possa danneggiare il figlio. Uno dei casi più ricorrenti di decadenza dalla potestà genitoriale, che può "calzare" con la situazione da lei descritta, è quando il genitore:
    1) non adempia ai propri doveri di genitore e cioè:

    – non provveda al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del figlio;

    – violi gli obblighi di assistenza familiare (abbandonando la casa familiare o non procurando i mezzi di sussistenza alla famiglia o dilapidando i beni del minore);

    – si disinteressi del bambino, senza cercarlo o rifiutandolo e senza partecipare ai momenti importanti della sua vita. È per esempio il caso di un padre che, pur pagando gli alimenti al figlio, dimostri di non essere “affettivamente” presente.
    Tuttavia, nei casi meno gravi in cui la condotta del genitore sia comunque pregiudizievole per i figli, ma non tale da comportare la decadenza dalla potestà, il giudice può adottare dei provvedimenti specifici che ritiene più opportuni fino a quando non cessi la causa di pregiudizio.
    Pertanto, nel suo caso, qualora ritiene sussistano alcune delle condizioni sopra descritte, può tramite un avvocato avviare la pratica legale di decadenza della patria potesta del padre di sua nipote o in subordine adottare un provvedimento "speciale" che non crei pregiudizio alla sana crescita educativa della ragazzina. In ciò può anche consultare i Servizi Sociali del Comune che sapranno fornirle utili indicazioni.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale, Counselor.
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    Un appello alla solidarietà che accogliamo convintamente, vi invitiamo pertanto a fornire esatte indicazioni circa il vostro ente (indirizzo, scopi sociali, sede, responsabili). Suggeriamo, inoltre, vista la questione problematica che riguarda rapporti con autorità straniere, di rivolgersi alla Comunità di Sant'Egidio per un possibile intervento.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
  8. .
    Salve, e la ringraziamo per essersi rivolta al nostro Forum. Interessante e sempre attuale l'argomento che si intuisce (?) vorrà forse scegliere come "lavoro di tesi". Ad ogni buon fine, il portale internet della "Commissione per le adozioni internazionali" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta una pagina appositamente dedicata alla bibliografia sulla tematica, pagina che trova al seguente link:

    www.commissioneadozioni.it/it/bibliografia.aspx

    Per un approfondimentole suggeriamo di consultare, inoltre, i seguenti testi:
    - Vadilonga F (a cura di). Curare l’adozione. Modelli di presa in carico dei percorsi adottivi. Cortina Raffaello. 2010 - Un libro destinato principalmente agli operatori del settore. Gli autori presentano un modello d’intervento delle famiglie adottive, già da loro ampiamente sperimentato, basato sulla teoria dell’attaccamento. Sostengono che occorre aiutare il bambino a creare un solido legame di attaccamento e a modificare di conseguenza i suoi schemi mentali.

    - Chistolini Mario. La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla. Franco Angeli, 2010. Il libro, destinato agli operatori del settore, contiene una prima parte teorica dove vengono illustrate le principali tematiche che riguardano l’adozione e una seconda parte che descrive gli interventi che possono facilitare un migliore inserimento del bambino nella famiglia adottiva.

    - Adozione oggi. Percorsi di resilienza - di Giuseppe Facchi, Maria Clotilde Gislon, Maria Villa, Ed. Mimesis-Frontiere della Psiche, 2017.

    - Prepararsi all'adozione. Le informazioni, le leggi, il percorso formativo personale e di coppia per adottare un bambino. Ediz. ampliata, di Loredana Paradiso. Ed. UNICOPLI, 2015.

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve. Da quanto da lei descritto con grande angoscia è da ritenere indispensabile intervenire quanto prima affinchè non succeda quell'irreparabile di cui lei teme. Proprio per le condizioni di instabilità psichica del suo "compagno" è opportuno segnalarlo ai servizi di psichiatria (Salute Mentale) dell'ASL-ASP di appartenenza, magari per il tramite dei Servizi Sociali del suo Comune. Lei stessa riferisce che la convivenza con questa persona è diventata impossibile e ingestibile, non cada nell'errore che spesso commettono le donne quando "per amore, per il suo bene" non riescono a rompere un legame destinato sempre più a deteriorarsi e diventare violento e aggressivo. "Si lasci aiutare, lo lasci aiutare" facendo intervenire quanti per responsabilità sociale sono chiamati a tale compito: i servizi sociali e psichiatrici e nei casi più gravi la polizia.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve. Una situazione, quella da lei presentata, abbastanza delicata e problematica, che richiede un intervento "rispettoso" e adeguato delle persone coinvolte. In questo non ci dice che rapporti - relazioni legano lei con la famiglia segnalata: è un parente e di che grado? Un amico e/o un conoscente?. In base a quanto ci ha raccontato riferisce che "a distanza di anni ha avuto modo di rivederli", quindi mi chiedo e le chiedo: nel frattempo è sicuro, certo, che le persone non siano state seguiti, anche se non costantemente, dai servizi specialistici di psichiatria dell'ASL e non seguano una terapia farmacologica su prescrizione anche del solo medico di famiglia?. Pertanto, in via generale, le suggerirei di "avvicinare" per saperne di più le persone che più costantemente "vivono" accanto e/o significativi per i due soggetti: la domestica, il medico di famiglia, il parroco, altri. Da essi potrà avere una visione più chiara e precisa delle condizioni di quella famiglia e se le sue "impressioni" e valutazioni risultassero confermate potrà rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza che in maniera molto professionale e riservata sapranno come intervenire.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Una storia e una situazione come tante, dove a subirne maggiormente le conseguenze sono i minori che invece di crescere in un ambiente accogliente e "ricco" di relazioni incentrate sulla fiducia, il rispetto la cordialità, si vede spesso tirato da una parte all'altra con "inganni, falsità, promesse non mantenute". Gentile signora, chiede a noi cosa fare, quali sono i suoi diritti, se ciò che sta facendo il suo ex (non ci dice se eravate regolarmente sposati e nel qual caso se vi è stata una sentenza di separazione/divorzio dove il giudice ha anche deciso sulle modalità e prescrizioni da seguire circa la crescita del figlio), è giusto, legale o meno. Quello che a prima vista emerge, mi perdonerà la franchezza, è una grande superficialità per quanto attiene la "gestione" dell'intera problematica. Non si è ricorso fin da subito all'intervento dei servizi sociali (perchè non avvisarli che lei si stava trasferendo all'estero e fornire loro il suo nuovo indirizzo per ogni necessità circa il collocamento del ragazzo?) ritenendo erroneamente che i servizi possano essere più da impedimento che altro. E poi si arriva a un punto, a un crocevia dove non si sa quale strada prendere per non sbagliare, per non girare intorno e ritrovarsi al posto di prima. Pertanto, il suggerimento che possiamo darle è quella di rivolgersi a degli "specialisti" che possano aiutarla sia sotto l'aspetto legale (avvocato) sia per quanto riguarda la crescita del figlio (servizi sociali del Comune, servizio di mediazione famigliare). Ad essi, riferisca con maggiori dettagli e circostanze quanto ha detto a noi, vedrà che troverà il necessario supporto per far fronte a questa dolorosa situazione e, quello che più conta, per ridare serenità a suo figlio.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve. La risposta non è semplice ma va articolata (e varia in base ai Master) specialmente per quanto riguarda i requisiti di accesso sia ai Master che ai Corsi. In via generale, al Master di primo livello possono partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea di primo livello (laurea triennale in psicologia e scienze dell’educazione, tecnici della riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti) e figure professionali assimilate con laurea triennale.
    Al Master di secondo livello possono partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea di secondo livello (laurea quinquennale/magistrale in psicologia e scienze dell’educazione, medicina-neuropsichiatria, tecnici della riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti) e figure professionali assimilate con laurea quinquennale/magistrale. Come avrà modo di leggere, quest'ultima dicitura lascia supporre che anche il laureato in Scienze del Servizio Sociale possa accedere ai Master. Tuttavia, sarà opportuno contattare prima dell'iscrizione la segreteria dell'ente organizzatore e sottoporre la questione della possibilità di accesso. Più semplice appare (forse!) la possibilità di frequentare i Corsi per tecnici in quanto i Corsi e i Master prevedono percorsi diversi per formare figure professionali diverse. Corsi e Master hanno parti didattiche in comune ma il grado di approfondimento è diverso.
    Al Corso possono partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola superiore o iscritti al Corso di Laurea, o già in possesso di Diploma di laurea triennale in psicologia, pedagogia, logopedia, TPNEE e assimilati, scienze dell'educazione, scienze della formazione o titoli equipollenti. L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi universitari. L’iscrizione avviene previa domanda di ammissione dopo aver ricevuto risposta positiva al colloquio di selezione (che avviene in presenza).
    Infatti il Corso per Tecnico di Analisi del Comportamento (TAC) forma una figura che applica i principi dell’Analisi Comportamentale con la supervisione continua di un Analista del Comportamento.
    Il TAC è il primo responsabile dell'applicazione delle procedure per l’aumento delle abilità adattive e la diminuzione dei comportamenti problema. Il TAC può raccogliere dati e condurre alcuni tipi di valutazioni (ad esempio, assessment delle preferenze). Il TAC non progetta piani di intervento individualizzato: è responsabilità del supervisore Analista del Comportamento determinare quali attività il TAC può eseguire in funzione della sua formazione, esperienza e competenza.
    Mentre, l'Assistente Analista del Comportamento, è la figura professionale formata nel Master di I livello, esso supporta l’Analista del Comportamento nell’applicazione delle procedure e guida i Tecnici di Analisi del Comportamento (TAC) nel raggiungimento degli obiettivi.
    Infine, l'Analista del Comportamento è la figura professionale formata nel Master di II livello ed è in grado di progettare un trattamento basato sui principi dell’Analisi del Comportamento e di guidare i Tecnici di Analisi del Comportamento (TAC) e gli assistenti Analisti del Comportamento nel raggiungimento degli obiettivi.
    Concludendo, il settore degli "interventi e applicazioni al disturbo autistico" può costituire un interessante filone di sviluppo formativo e specialistico per assistenti sociali particolarmente interessati a tale materia.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve, e grazie per essersi rivolta noi. Sono molti (forse troppi?!) i corsi di formazione e/o aggiornamento per assistenti sociali predisposti per assicurare alla comunità professionale una congrua offerta formativa che possa consentire ai singoli di adempiere agli obblighi di formazione continua. Ci permettiamo segnalare il "nostro" (perchè organizzato direttamente da S.O.S. Servizi sociali online) corso FAD, giunto ormai alla 5 edizione, accreditato presso il CNOAS con il riconoscimento di ben 12 crediti. Può trovare tutte le informazioni al riguardo e potersi iscrivere al seguente link:
    https://www.servizisocialionline.it/web-ra...istenti-sociali

    Inoltre, consultando sia il sito nazionale CNOAS che quelli dei singoli Ordini regionali troverà un ampio ventaglio di proposte formative, con la garanzie di trovarvi corsi di formazione direttamente accreditati dall'ordine professionale e non incappare, come spesso accade, in "farlocchi" e costosi pseudo corsi di formazione.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve. È in arrivo una nuova riforma del sostegno, come indicato dal Ministero dell’Istruzione nell’incontro con l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica tenutosi alla fine dell'anno appena trascorso. Obiettivo del Governo è di posticipare di qualche mese - esattamente a settembre 2019 - l’entrata in vigore del D.lgs 66/2017 così da poter approvare nel frattempo dei correttivi per la riforma del sostegno. L’intenzione è di garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno a tempo indeterminato, andando però ad intervenire su alcune norme approvate dal vecchio governo. L’idea che si vorrebbe prendesse piede è che l’insegnante di sostegno non “appartiene” solamente all’alunno con disabilità; ma “all’intera classe che lavora con l’alunno”.
    Inoltre, come sicuramente ricorda il decreto legislativo 66/2017 attuativo della "Buona Scuola" ha introdotto diverse novità in tema di sostegno: una delle più importanti è quella che introduce un nuovo soggetto - il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) - al quale viene affidato il compito di richiedere le ore di sostegno per gli alunni.
    Ad assegnare le ore di sostegno per ciascun alunno con disabilità, quindi, sarebbe un soggetto esterno alla scuola che effettua una valutazione prettamente oggettiva basandosi esclusivamente sulla documentazione medica in suo possesso.
    Secondo il Miur invece questo non è concepibile dal momento che sarebbe più opportuno che la valutazione in merito ai bisogni dello studente con disabilità venga effettuata da chi è più vicino all’alunno, ossia “i docenti, la famiglia, l’equipe medica che segue il bambino e l’ente locale”. Si pensa sia molto probabile che i poteri attribuiti al GIT vengano nuovamente assegnati al GLHO, il Gruppo di Lavoro per Handicap operativo al quale prendono parte - direttamente o indirettamente - il consiglio di classe, i genitori dell’alunno, gli operatori delle ASL che seguono il minore e l’insegnante operatore psico-pedagogico.
    Vi è poi un’ulteriore novità: il Miur ha deciso di stralciare quella norma contenuta nel decreto legislativo 66/2017 che permette ai genitori di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno attribuito al figlio nell’anno precedente, anche se questo non è di ruolo.
    Una decisione scontata dal momento che questa norma, mai entrata concretamente in vigore per la mancanza del decreto attuativo, era già stata bocciata dal CSPI il quale aveva espresso parere negativo in merito.
    Infine, sarebbe intenzione del nuovo Ministro poter tutelare i bisogni degli studenti disabili introducendo la continuità didattica dell’insegnante per l’intero ciclo di studi dell’alunno.
    Come vede novità e proposte tutte in divenire e di cui non rimane che aspettare gli svilyppi e le concrete attuazioni.
    Per tenersi aggiornati sulla materia, utile consultare periodicamente alcuni siti di interesse:

    https://www.superabile.it/cs/superabile/is...i-sostegno.html

    www.sostegno.org/

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve sig.ra Elena, la ringraziamo per essersi rivolta al nostro NUOVO Forum per sottoporci la questione relativa all'Adozione. La legge prevede in proposito che "i coniugi, con i requisiti previsti dalla legge,.... possono presentare più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi." Per una più approfondita conoscenza sulla tematica dell'adozione può consultare la scheda che trova direttamente nel sito del Ministero della Giustizia al seguente link:
    www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_2.page

    Sperando di averla ancora tra i nostri "contatti", la saluto cordialmente

    Dr. Lucio Barone
15 replies since 12/11/2018
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