sostituzione amministratore di sostegno

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    Buongiorno a tutti.
    Mio cognato è affetto da schizzofrenia paranoica ed è in cura con l'haldol,ha avuto un incidente da piccolo che probabilmente ha scatenato in lui la malattia.
    Attualmente ha 60 anni,vive da solo in una casa popolare,è autosufficente,guida l'automobile,è in grado di gestirsi,anche se ha sempre le fissazioni che gli rubano tutto.
    Ha una pensione di circa 1000 euro ,pendenze con equitalia dovute a cumulo reddito pensione (730 non presentato negli anni passati)
    Gli è stato messo l'amministratore di sostegno dal 2013 che però non ha mai fatto nulla.
    Ultimamente ,l'ultimo amministratore di sostegno gli chiede 1200 euro per la parcella,pur non avendo mai fatto nulla.
    Continua a tormentarlo con chiamate anonime minacciandolo in caso di mancato pagameto.
    Questo amministratore non ha fatto nula,avrebbe potuto verificare se usufruire del saldo e stralcio per appianare i suoi debiti,adesso ha anche il fermo amministrativo sulla sua auto,una ford fiesta di 15 anni fa che non vale nulla.
    Vorrei sostituire questo amministratore o toglierlo del tutto,tanto non serve a nulla.
    Se lo facesse mia moglie rischierebbe qualcosa date le pendenze con equitalia?
    che iter bisogna seguire per la rimorzione-sostituzione senza spendere in avvocati?
     
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    Salve. Purtroppo non ci dice con l'espressione "gli è stato messo un amministratore di sostegno" che all'epoca chiese ed avvio la pratica, infatti la legge prevede Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., che la legittimazione attiva alla proposizione spetta ai seguenti soggetti:
    Pubblico Ministero;
    beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
    coniuge;
    persona stabilmente convivente;
    parenti entro il quarto grado;
    affini entro il secondo grado;
    tutore dell’interdetto;
    curatore dell’inabilitato;
    unito civilmente in favore del proprio compagno.
    Ad ogni modo è possibile ai sensi dell’art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c., potrà disporre la sostituzione dell’amministratore.
    Rispetto alla questione del "compenso" la norma afferma la tendenziale gratuità dell’incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità da rendicontare periodicamente al Giudice Tutelare. Infatti, Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l’amministratore di sostegno potrà formulare istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità.
    Peraltro, non esistono criteri univoci per la determinazione della stessa, che è riservata unicamente alla discrezionalità del Giudice Tutelare.
    Il decreto che liquidità l’indennità può essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale in composizione collegiale, laddove appaia palesemente esorbitante o sproporzionato in relazione ai parametri indicati dall’art. 379 c.c.
    Sperando di aver fatto chiarezza, in parte, ai suoi dubbi, la saluto cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista - Counselor
     
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    Buongiorno.
    Grazie per le risposte.
    Se dovessi propormi io come amministratore di sostegno rischierei qualcosa per il fatto che mio cognato ha delle pendenze con equitalia?
    Rischierei di pagare io le pendenze?
     
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2 replies since 31/7/2021, 07:10   86 views
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