SOS Servizi Sociali On Line

Votes given by SOS Servizi Sociali On Line

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    Gentilissima collega. Ad oggi non ci sono testi significativi che parlino di questo tipo di esperienze. Sarebbe utile contattare e interrogare colleghi che abbiano avuto questo genere di collaborazioni al fine di avere un suggerimento pratico sulle modalità operative. Inoltre ascoltando questi due podcast di cui ti allego link, potresti trovare lodevoli spunti https://www.spreaker.com/user/s.o.s.webrad...spettive-di-lav L’assistente sociale nei Patronati – CAF (Seminario libera professione CROAS Lazio, Roma, 29.4.16) Dott.ssa Stefania Roberti (assistente sociale collaboratrice studio legale D’agostino e terzo settore) manifesto
    06/05/16 http://www.spreaker.com/user/s.o.s.webradi...nte-sociale-nei
    L’audio è stato registrato dalla web tv assistenti sociali e convertito in Podcast da web radio S.O.S.

    Buon ascolto

    Edited by Counselor S.O.S. N.Moschetta - 13/1/2019, 18:39
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    Buongiorno collega, puoi tranquillamente studiare la normativa di riferimento ovvero la LG. 147 del 2017 che è di facile lettura sia sui requisiti che sul lavoro dell'assistente sociale inserita in questa misura. È utile e opportuno richiedere al comune in cui lavori l'accesso al portale Inps dal quale poter scaricarsi l'elenco dei beneficiari da contattare per la sottoscrizione del progetto. È bene prima di cominciare ad operare accordarsi anche col Centro per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio che sarà integrativo in alcuni casi, del progetto sottoscritto col comune. Per la modulistica purtroppo non c'è molto ma potresti chiedere ai colleghi dei comuni limitrofi quali moduli utilizzano e adattarli al tuo modo di operare. Spero di essere stata chiara e soprattutto utile. Buon lavoro!!!
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    Gentilissima Dottoressa davvero grazie per l'esaustiva risposta cosi' minuziosa e preziosa per me, siete fantastici, continuate così.
    Giovanni
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    Grazie mille Dott. Barone, la sua risposta è stata davvero esauriente, mi rivolgerò all'avvocato, purtroppo non ho altre informazioni, quelle che le ho dato erano quelle che sapevo.
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    Salve. La risposta non è semplice ma va articolata (e varia in base ai Master) specialmente per quanto riguarda i requisiti di accesso sia ai Master che ai Corsi. In via generale, al Master di primo livello possono partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea di primo livello (laurea triennale in psicologia e scienze dell’educazione, tecnici della riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti) e figure professionali assimilate con laurea triennale.
    Al Master di secondo livello possono partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea di secondo livello (laurea quinquennale/magistrale in psicologia e scienze dell’educazione, medicina-neuropsichiatria, tecnici della riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti) e figure professionali assimilate con laurea quinquennale/magistrale. Come avrà modo di leggere, quest'ultima dicitura lascia supporre che anche il laureato in Scienze del Servizio Sociale possa accedere ai Master. Tuttavia, sarà opportuno contattare prima dell'iscrizione la segreteria dell'ente organizzatore e sottoporre la questione della possibilità di accesso. Più semplice appare (forse!) la possibilità di frequentare i Corsi per tecnici in quanto i Corsi e i Master prevedono percorsi diversi per formare figure professionali diverse. Corsi e Master hanno parti didattiche in comune ma il grado di approfondimento è diverso.
    Al Corso possono partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola superiore o iscritti al Corso di Laurea, o già in possesso di Diploma di laurea triennale in psicologia, pedagogia, logopedia, TPNEE e assimilati, scienze dell'educazione, scienze della formazione o titoli equipollenti. L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi universitari. L’iscrizione avviene previa domanda di ammissione dopo aver ricevuto risposta positiva al colloquio di selezione (che avviene in presenza).
    Infatti il Corso per Tecnico di Analisi del Comportamento (TAC) forma una figura che applica i principi dell’Analisi Comportamentale con la supervisione continua di un Analista del Comportamento.
    Il TAC è il primo responsabile dell'applicazione delle procedure per l’aumento delle abilità adattive e la diminuzione dei comportamenti problema. Il TAC può raccogliere dati e condurre alcuni tipi di valutazioni (ad esempio, assessment delle preferenze). Il TAC non progetta piani di intervento individualizzato: è responsabilità del supervisore Analista del Comportamento determinare quali attività il TAC può eseguire in funzione della sua formazione, esperienza e competenza.
    Mentre, l'Assistente Analista del Comportamento, è la figura professionale formata nel Master di I livello, esso supporta l’Analista del Comportamento nell’applicazione delle procedure e guida i Tecnici di Analisi del Comportamento (TAC) nel raggiungimento degli obiettivi.
    Infine, l'Analista del Comportamento è la figura professionale formata nel Master di II livello ed è in grado di progettare un trattamento basato sui principi dell’Analisi del Comportamento e di guidare i Tecnici di Analisi del Comportamento (TAC) e gli assistenti Analisti del Comportamento nel raggiungimento degli obiettivi.
    Concludendo, il settore degli "interventi e applicazioni al disturbo autistico" può costituire un interessante filone di sviluppo formativo e specialistico per assistenti sociali particolarmente interessati a tale materia.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve, e grazie per essersi rivolta noi. Sono molti (forse troppi?!) i corsi di formazione e/o aggiornamento per assistenti sociali predisposti per assicurare alla comunità professionale una congrua offerta formativa che possa consentire ai singoli di adempiere agli obblighi di formazione continua. Ci permettiamo segnalare il "nostro" (perchè organizzato direttamente da S.O.S. Servizi sociali online) corso FAD, giunto ormai alla 5 edizione, accreditato presso il CNOAS con il riconoscimento di ben 12 crediti. Può trovare tutte le informazioni al riguardo e potersi iscrivere al seguente link:
    https://www.servizisocialionline.it/web-ra...istenti-sociali

    Inoltre, consultando sia il sito nazionale CNOAS che quelli dei singoli Ordini regionali troverà un ampio ventaglio di proposte formative, con la garanzie di trovarvi corsi di formazione direttamente accreditati dall'ordine professionale e non incappare, come spesso accade, in "farlocchi" e costosi pseudo corsi di formazione.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Salve. È in arrivo una nuova riforma del sostegno, come indicato dal Ministero dell’Istruzione nell’incontro con l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica tenutosi alla fine dell'anno appena trascorso. Obiettivo del Governo è di posticipare di qualche mese - esattamente a settembre 2019 - l’entrata in vigore del D.lgs 66/2017 così da poter approvare nel frattempo dei correttivi per la riforma del sostegno. L’intenzione è di garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno a tempo indeterminato, andando però ad intervenire su alcune norme approvate dal vecchio governo. L’idea che si vorrebbe prendesse piede è che l’insegnante di sostegno non “appartiene” solamente all’alunno con disabilità; ma “all’intera classe che lavora con l’alunno”.
    Inoltre, come sicuramente ricorda il decreto legislativo 66/2017 attuativo della "Buona Scuola" ha introdotto diverse novità in tema di sostegno: una delle più importanti è quella che introduce un nuovo soggetto - il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) - al quale viene affidato il compito di richiedere le ore di sostegno per gli alunni.
    Ad assegnare le ore di sostegno per ciascun alunno con disabilità, quindi, sarebbe un soggetto esterno alla scuola che effettua una valutazione prettamente oggettiva basandosi esclusivamente sulla documentazione medica in suo possesso.
    Secondo il Miur invece questo non è concepibile dal momento che sarebbe più opportuno che la valutazione in merito ai bisogni dello studente con disabilità venga effettuata da chi è più vicino all’alunno, ossia “i docenti, la famiglia, l’equipe medica che segue il bambino e l’ente locale”. Si pensa sia molto probabile che i poteri attribuiti al GIT vengano nuovamente assegnati al GLHO, il Gruppo di Lavoro per Handicap operativo al quale prendono parte - direttamente o indirettamente - il consiglio di classe, i genitori dell’alunno, gli operatori delle ASL che seguono il minore e l’insegnante operatore psico-pedagogico.
    Vi è poi un’ulteriore novità: il Miur ha deciso di stralciare quella norma contenuta nel decreto legislativo 66/2017 che permette ai genitori di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno attribuito al figlio nell’anno precedente, anche se questo non è di ruolo.
    Una decisione scontata dal momento che questa norma, mai entrata concretamente in vigore per la mancanza del decreto attuativo, era già stata bocciata dal CSPI il quale aveva espresso parere negativo in merito.
    Infine, sarebbe intenzione del nuovo Ministro poter tutelare i bisogni degli studenti disabili introducendo la continuità didattica dell’insegnante per l’intero ciclo di studi dell’alunno.
    Come vede novità e proposte tutte in divenire e di cui non rimane che aspettare gli svilyppi e le concrete attuazioni.
    Per tenersi aggiornati sulla materia, utile consultare periodicamente alcuni siti di interesse:

    https://www.superabile.it/cs/superabile/is...i-sostegno.html

    www.sostegno.org/

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone
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    Grazie imfinite dott.ssa Ivana Stella..assolutamente esaustiva!
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    Grazie tante dott. Barone per aver risposto in maniera più che esaustiva al mio quesito.
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    Gentilissima Anna,
    per rispondere al suo quesito sarebbe utile capire se la disabilita' intellettiva e' mai stata "resa nota" ai Servizi. La ragazza era seguita dal consultorio o da qualche associazione del terzo settore? Ha una qualche certificazione medica attestante questa disabilita'? E' maggiorenne? E' in grado di intendere e di volere? Questo ultimo quesito e' a mio avviso il piu' "interessante", perche', se lei non lo fosse, si configurerebbe il reato di stupro da parte del padre del bambino e di mancata vigilanza da parte del tutore della ragazza.
    Per dare piu' informazioni in merito al quesito, sarebbe necessario avere maggiori dettagli sulla situazione.
    Cordialita'
    Dott.ssa Ivana Stella
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    Salve sig.ra Elena, la ringraziamo per essersi rivolta al nostro NUOVO Forum per sottoporci la questione relativa all'Adozione. La legge prevede in proposito che "i coniugi, con i requisiti previsti dalla legge,.... possono presentare più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi." Per una più approfondita conoscenza sulla tematica dell'adozione può consultare la scheda che trova direttamente nel sito del Ministero della Giustizia al seguente link:
    www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_2.page

    Sperando di averla ancora tra i nostri "contatti", la saluto cordialmente

    Dr. Lucio Barone
11 replies since 16/9/2018
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