SOS Servizi Sociali On Line

Posts written by Counselor S.O.S. LUCIO BARONE

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    Salve. Lei non ci dice se la sua fidanzata (minorenne) è seguita dall'assistente sociale perchè vi è un affidamento disposto dal Tribunale dei Minorenni. Se così fosse ritengo sia necessario informare il Tribunale per l'autorizzazione. Se invece non c'è alcun provvedimento di affidamento da parte del T.M. la sua ragazza è liberissima di andare in vacanza a Corfù.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale
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    Stia Tranquilla
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    Salve. Non abbia alcuna remora a manifestare il suo stato di gravidanza all'assistente sociale che la sta supportando nel percorso formativo-lavorativo. Così potrà fruire delle tutele previste per le donne in gravidanza. Per il futuro, vedrà che nessuno le "toglierà" il bambino, che potrà crescere con amore e cura.
    Augrandole ogni bene

    Dr. Lucio Barone, assistente sociale
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    Salve. Dai pochi e succinti dati forniti risulta difficile dare una risposta esauriente al suo quesito. Tuttavia, gli anziani di cui lei e AdS ritengo siano percettori di pensione più di indennità di accompagnamento per l'invalidità loro riconosciuta, quindi in media di circa 1000 euro ciascuno. Tenuto conto della retta della RSA (quanto?) la differenza, in assenza di altri redditi, in più può essere integrata dal Comune di residenza.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista
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    Salve. Saggio proposito quello da lei auspicato di rivolgersi al Consultorio per un "aiuto e sostegno". Se sua moglie dovesse insistere nel rifiuto, può essere lei da solo ad iniziare i contatti e trovare "insieme" ai professionisti del Servizio il percorso migliore per coinvolgere anche sua moglie. Nel frattempo può rivolgersi a persone (parroco, amiche, medico di famiglia) verso cui sua moglie ha una certa stima e che possono "influire" sulle sue decisioni.
    Le auguro quanto prima che la situazione possa evolversi in senso positivo.
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista, Counselor
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    Salve. Proprio perchè ha intrapreso un percorso di psicoterapia, e quando "emerso" appartiene a un "passato" ancora doloroso, ritengo che meglio di noi potrà fare il suo terapeuta che la sta "accompagnando" nella rielaborazione del suo vissuto. Siamo molto rispettosi del lavoro e delle competenze degli altri professionisti, evitando "invasioni di campo" che possono intralciare il "percorso di aiuto" intrapreso.

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista, Counselor
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    Salve. Non è molto semplice capire il meccanismo che c’è dietro alla carriera dell’insegnante di sostegno: TFA, abilitazione, concorsi docenti e tanto altro ancora. Volendo semplificare, Per diventare docenti di sostegno di ruolo bisogna seguire questi step:
    - avere l’abilitazione all’insegnamento oppure titolo di studio valido per l’accesso ad almeno una classe di concorso più i 24 CFU;
    - conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno (TFA sostegno);
    - superamento di un concorso.
    Il titolo di accesso valido per l’accesso ad almeno una classe di concorso si riferisce al titolo che occorre avere per partecipare al concorso insegnanti. Il titolo dunque non è altro che la laurea magistrale integrata da eventuali CFU aggiuntivi.
    L’abilitazione, invece, viene rilascia dopo aver completato uno dei percorsi di specializzazione (ora conosciuti con il nome TFA sostegno) istituiti ed attivati dagli Atenei.

    Cordialmente

    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista
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    Gentile insegnante. grazie a lei per le chiarificazioni che hanno reso il "quadro" descritto un po' più chiaro e comprensibile. Alla luce della sua risposta, ritengo che SI' è possibile che la "seconda figlia" di cui lei è l'insegnante rimanga ad essere accudita e cresciuta dalla madre, in un ambiente famigliare di sicur meno degradante e disagiato rispetto alla prima figlia. Che suppongo sia stata inserita in un ambiente protetto (comunità per minori) proprio per le vicenda di "abuso" subita. Se effettivamente la situazione famigliare dovesse evolversi al meglio e la madre riuscire a dare una svolta alla propria capacità genitoriale, aiutata e supportata da tutti i Servizi (anche educativi e qui entra "in gioco" lei come scuola) col tempo potrebbe anche verificarsi un reinserimento in famiglia, prima graduale poi definitivo, della prima figlia.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone Assistente Sociale Specialista
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    Salve. Lei pone tutta una serie di interrogativi su situazioni problematiche che richiederebbero più elementi di conoscenza per poter tentare delle risposte anche se minime. In altre parole, lei ci fornisce o meglio accenna a così pochi elementi, spesso anche incomprensibili: "Una bambina di sei anni e un’amica hanno riferito di aver subito abusi..." A chi hanno riferito? I fatti sono stati denunciati al'autorità giudiziaria? I responsabili son stati individuati? I soggetti sono stati "presi in carico" dai Servizi: Neuropsichiatria Infantile, Consultorio, Servizi Sociali del Comune? Lei è parte interessata alla vicenda e alle persone coinvolte, aiutandole a denunciare i fatti, o il suo rapprto si esaurisce ad una semplice conoscenza?Sono in base a questi ( ed altri) elementi è possibile poter dare risposte a "E' lecito..." e "E' normale....".
    Pertanto, il suggerimento che posso darle è quello di rivolgersi direttamente ad uno dei Servizi che sono a conoscenza dei fatti e chiedere loro le sue domande.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista
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    Salve. Qualora dovesse reincontrare l'anziana signora o trovarsi in una situazione del genere, è bene intrattersi a conversare con la persona, poterne cogliere il disagio e il bisogno, e nel caso indirizzarla o verso un "centro ascolto", molte caritas parrocchiali ne hanno uno, o un'associazione di volontariato, o meglio ancora verso l'ufficio di Servizio Sociale del Quartiere/Comune, che saprà come intervenire in questi casi.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista
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    Salve, è molto probabile che si richiede da parte dei Servizi Sociali una breve relazione sulle condizioni di disabilità dei soggetti richiedenti e quindi dei requisiti oggettivi per effettuare l'intervento.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista
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    Salve. Son certo che la decisione di allontanare sua sorella e i suoi nipoti da una situazione "potenzialmente pericolosa" non è stata presa senza un'attenta e scrupolosa verifica delle condizioni pregresse che hanno portato al provvedimento di tutela. La struttura protetta, proprio per il carattere di riservatezza e di tutela nei confronti degli "ospiti" non può essere, almeno nell'immediato, portata a conoscenza di persone cui il "molestatore e violento" può risalire per rintracciare le vittime dei suoi maltrattamenti. Quindi, nel confidare nel "buon operato" delle istituzioni, vedrà che col tempo si favorirà una ripresa delle relazioni parentali ed affettive.
    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista - Counselor
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    Salve. Purtroppo non ci dice con l'espressione "gli è stato messo un amministratore di sostegno" che all'epoca chiese ed avvio la pratica, infatti la legge prevede Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., che la legittimazione attiva alla proposizione spetta ai seguenti soggetti:
    Pubblico Ministero;
    beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
    coniuge;
    persona stabilmente convivente;
    parenti entro il quarto grado;
    affini entro il secondo grado;
    tutore dell’interdetto;
    curatore dell’inabilitato;
    unito civilmente in favore del proprio compagno.
    Ad ogni modo è possibile ai sensi dell’art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c., potrà disporre la sostituzione dell’amministratore.
    Rispetto alla questione del "compenso" la norma afferma la tendenziale gratuità dell’incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità da rendicontare periodicamente al Giudice Tutelare. Infatti, Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l’amministratore di sostegno potrà formulare istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità.
    Peraltro, non esistono criteri univoci per la determinazione della stessa, che è riservata unicamente alla discrezionalità del Giudice Tutelare.
    Il decreto che liquidità l’indennità può essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale in composizione collegiale, laddove appaia palesemente esorbitante o sproporzionato in relazione ai parametri indicati dall’art. 379 c.c.
    Sperando di aver fatto chiarezza, in parte, ai suoi dubbi, la saluto cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista - Counselor
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    Purtroppo NO
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    Salve. Il Forum, e poi questa specifica sezione dedicata agli studenti dei corsi di laurea della professione, nasce principalmente per fornire utili indicazioni sui percorsi di studio, sui tirocini, sulle modalità di presentazioni delle tesi di laurea. Al riguardo, non possiamo certo "sviluppare" tracce che rispondano a specifiche tematiche inerenti il lavoro di tesi. Al limite, come in altre occasioni simili, forniamo una bibliografia-sitografia essenziale, dove lo studente potrà approfondire la tematica segnalata. Pertanto, nel suo caso le suggeriamo di consultare i seguenti siti e testi di approfondimento:
    - www.ristretti.it/
    - www.assistentisociali.org/carcere/l...le-nel-uepe.htm
    - www.maggiolieditore.it/l-assistent...i-comunita.html
    - www.unilibro.it/libri/f/argomento/...ciale___carceri

    Cordialmente
    Dr. Lucio Barone, Assistente Sociale Specialista

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162 replies since 12/11/2018
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